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Statuto dell'Università in riferimento alla Scuola Superiore ISUFI

Lo Statuto della Scuola Superiore ISUFI è stato pubblicato nella sua ultima versione nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012, come parte III, artt. 76-84, dello Statuto di autonomia dell’Università del Salento.

Lo Statuto recita:

ARTICOLO 76
Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l’obiettivo di realizzare percorsi interdisciplinari di alta formazione con caratteri di residenzialità ed internazionalità ispirati all’unità del sapere.

 
ARTICOLO 77
Organizzazione della Scuola
1. La Scuola superiore ISUFI si articola nelle Aree:
- Scienze umane;
- Scienze sociali;
- Scienze naturali.

2. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi anche a principi di collaborazione con i Dipartimenti dell’Università.

3. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione post lauream avvalendosi anche della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell’Università.

4. La Scuola superiore ISUFI ha autonomia amministrativa e gestionale, con le attribuzioni e i limiti previsti per i Dipartimenti, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

5. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell’Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca.

6. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell’ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

 
ARTICOLO 78
Organi della Scuola
1. Sono organi della Scuola:
- il Comitato scientifico;
- il Direttore;
- il Consiglio direttivo;
- il Consiglio della Scuola.
 
ARTICOLO 79
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da tre componenti per ciascuna Area della Scuola, eletti a maggioranza assoluta dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il mandato dei singoli componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Comitato scientifico coadiuva il Rettore nella selezione del Direttore della Scuola e dei Responsabili di Area e valuta con periodicità annuale l’attività della Scuola.

4. Il Comitato scientifico coadiuva altresì il Direttore e i Responsabili di Area nella definizione degli indirizzi di programmazione delle attività didattiche, di strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.

5. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno.

 
ARTICOLO 80
Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Comitato scientifico, tra una terna di studiosi di prestigio internazionale.

2. Il Direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.

3. Il Direttore:

a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio della Scuola;

b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;

c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l’Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

d. presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull’andamento della Scuola.

 
ARTICOLO 81
Responsabile di Area

1. Ciascuna Area della Scuola è coordinata da un Responsabile eletto a maggioranza assoluta dal Senato accademico, su proposta del Rettore sentito il Comitato scientifico.

2. I Responsabili di Area sovrintendono alla realizzazione delle attività formative dell’Area di competenza, partecipano al Consiglio direttivo e al Consiglio della Scuola.

3. I Responsabili di Area durano in carica quattro anni, sono immediatamente rieleggibili una sola volta e svolgono la propria attività in regime di tempo pieno.

ARTICOLO 82
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo di indirizzo e programmazione dell’attività della Scuola.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto dai Responsabili di Area.

3. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, predispone gli atti per il Consiglio della Scuola e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.

4. Il Coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

 
ARTICOLO 83
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai Responsabili di Area, dai docenti responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, dal Coordinatore amministrativo, da un rappresentante degli allievi per ciascuna delle Aree della Scuola, da un componente qualificato del personale tecnico-amministrativo designato dal Senato accademico.

2. Il Consiglio della Scuola programma e gestisce le attività della Scuola, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

 
ARTICOLO 84

Disposizioni normative di riferimento

1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.

2. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.

3. La Scuola opera attualmente nel quadro delle previsioni dell’Accordo Quadro stipulato tra l'Università e il MIUR nonché del Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Università con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia, il Consorzio universitario interprovinciale salentino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.


Data ultimo aggiornamento: 04.08.2017